mercoledì 25 febbraio 2009

Interventi straordinari di sostegno ai lavoratori dipendenti della Provincia di Viterbo

Proposta di intervento per il sostegno ai lavoratori in situazione di difficoltà a seguito della crisi economica e del settore industriale - con particolare riferimento all'area di Civita Castellana

Documento presentato alle organizzazioni sindacali e all'Amministrazione provinciale di Viterbo

(Viterbo 23 febbraio 2009)

Scheda 1

PROVINCIA DI VITERBO
SERVIZIO DI ANTICIPAZIONE
DI INDENNITA’ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
FASE PRELIMINARE


L’anticipazione viene concessa ai lavoratori delle unità organizzative collocate nel territorio della Provincia, al fine di assicurare loro continuità di reddito in attesa dell’erogazione dell’indennità da parte dell’INPS.
Non viene attivata nei confronti dei dipendenti assegnati ad unità produttive site nel territorio di altre province, anche qualora l’azienda possieda una o più unità produttive dislocate in Provincia di Viterbo.
E’ necessario intervenire con l’anticipazione solo in caso di ragionevole aspettativa di accoglimento, da parte del Ministero, Regione o dell’INPS, della richiesta di Cassa Integrazione, per evitare la richiesta di restituzione di quanto già anticipato, nei confronti del lavoratore.
Il servizio viene, pertanto, attivato solo dopo aver acquisito copia della richiesta di Cassa Integrazione inviata al Ministero/INPS dall’azienda o dal Curatore fallimentare o Commissario nei casi di procedure concorsuali.
Deve essere stipulato un apposito protocollo d’intesa tra Provincia e l’INPS, per poter usufruire dei dati in possesso dell’Istituto, in relazione alle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori, necessarie per il calcolo corretto dell’indennità di Cassa Integrazione (lavoratori a tempo parziale ecc.).
Appare inoltre opportuno definire delle procedure attuative con un Protocollo siglato tra Provincia, le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, le associazioni imprenditoriali ed eventuali altri soggetti interessati, per sviluppare una strategia comune e gestire la fase iniziale del servizio (informativa presso i lavoratori; eventuale raccolta delle richieste di anticipazione).

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Cause di ricorso alla CIGS:
1. Crisi aziendale, economica settoriale o locale, (art. 1, c. 5, L.223/91; DM 18/12/2002);
2. Processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale (art. 3 , c.3, L. 675/77; art. 1,c. 2 L.223/91, DM 20/08/2002);
3. Procedure concorsuali (art. 3, L.223/91).
Aziende interessate alla CIGS:
- Imprese industriali, comprese quello edili e lapidee (L.77/63, 164/75, art. 8 L.1115/68);
- Imprese artigiane, comprese quello edili e lapidee solo in conseguenza della CIGS concessa all’impresa committente che esercita l’influsso gestionale prevalente (art 12, c. 1, L.223/91);
- Imprese commerciali con più di 200 dipendenti (art. 12 , c. 3, L.223/91), art 2, c. 523 L.244/2007);
- Aziende appaltatrici di servizi di mensa se effettuano prestazioni ridotte a causa della crisi dell’impresa appaltante che si trova in CIGO o CIGS (art. 23 L.155/81);
- Aziende appaltatrici di servizi di pulizia se l’impresa appaltante è soggetta a CIGS (art. 1, c.7, DL 299/94 convertito in L.451/94);
- Imprese cooperative di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici (art. 3 ,L.240/84);
- Cooperative di produzione e lavoro;
- Imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale (art. 35 L.416/81);
- Agenzie di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti (art. 2,c. 523,L.244/07);
- Imprese di vigilanza con più di 50 dipendenti (art. 2, c. 523,L.244/07).
Lavoratori interessati (art. 14, c.2, L223/91):
- Operai;
- Impiegati;
- Quadri
Tutti con un rapporti di lavoro dipendente e con un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni alla data della richiesta.
Le seguenti modalità attuative verranno comunque definite tra le parti firmatarie del protocollo di intesa.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL LAVORATORE E ALL’AZIENDA
1. Il lavoratore presenta agli uffici provinciali – Settore Lavoro per il tramite delle OO.SS firmatarie del Protocollo e dell’azienda interessata:
- richiesta di anticipazione, allegando l’accordo sindacale intercorso tra l’azienda e le oo.ss. firmatarie del Protocollo;
- nei casi di procedure concorsuali: copia della lettera inviatagli dal responsabile della procedura con la quale quest’ultimo comunica l’avvenuta richiesta all’INPS di corrispondergli l’indennità;
- copia di una busta paga (al fine di verificare la posizione contributiva);
- mandato irrevocabile all’incasso, a favore della Provincia, per le somme che l’INPS corrisponderà a titolo di CIGS;
- dichiarazione con la quale attesta di non prestare attività lavorativa retribuita per il periodo per il quale richiede la CIGS e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria situazione lavorativa.
2. L’azienda si impegna :
- a fornire agli uffici provinciali – Settore Lavoro il calcolo dell’ammontare dell’indennità spettante al singolo lavoratore e a fornire i riferimenti bancari dello stesso al fine di accreditare la somma dovuta;
- a comunicare tempestivamente alla Provincia – Settore Lavoro, nel momento in cui ne viene a conoscenza, eventuali modifiche della posizione lavorativa dei dipendenti.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA
L’anticipazione viene corrisposta fino al pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS e comunque non oltre il 31/12/2009, salvo proroga concordata almeno 60 giorni prima di tale data.
La Provincia anticiperà ai lavoratori interessati, con periodicità mensile, il 100% dell’importo di CIGS.

ADEMPIMENTI DELL’INPS
L’INPS, sulla base del Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Provincia, provvede al pagamento della CIGS alla Provincia, fino a concorrenza dell’importo anticipato dalla stessa e si obbliga a comunicare a quest’ultima qualsiasi variazione della posizione retributiva dei lavoratori di cui sia a conoscenza.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
Cause di ricorso alla CIG Ordinaria:
A differenza della CIGS, la Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria viene attivata nei casi individuati dall’art. 1 L. 20-5-1975 n. 164 di contrazione o sospensione dell'attività produttiva, dovuti a:
a) ragioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti;
b) crisi temporanee di mercato;.
L’attivazione dell’intervento dell’INPS spetta all’azienda, la quale effettua la relativa richiesta all’INPS entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga.
Aziende interessate alla CIGO (art. 1, D. Lgs. 788/45; art. 3, c.1, L.240/84):
- aziende del settore industriale indipendentemente dal numero di lavoratori occupati;
- società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale;
- industrie boschive, forestali e del tabacco;
- cooperative agricole e loro consorzi che trasformano manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati prevalentemente dalla coltivazione di propri fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento del bestiame;
- imprese addette al noleggio e distribuzione dei film, imprese che svolgono attività di sviluppo e stampa di pellicole;
- aziende addette alla frangitura delle olive per conto terzi in quanto qualificate come industriali;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- aziende che operano nei settori dell’istallazione di impianti anche ferroviari, che effettuano attività connesse alla costruzione di opere di natura edile e non di “rifinitura” di opere già costruite.
Lavoratori interessati (art. 1 D.Lgs. Lgt. 788/45; art 14, c.2, L223/91 Circ. INPS 13/03/2006 n.41):
Operai, impiegati, quadri assunti:
- a tempo determinato (e )o indeterminato;
- assunti con contratti stagionali;
- con contratto di lavoro part-time;
- lavoratori neoassunti in periodo di prova;
- dipendenti dell’appaltatore , nei casi di contratti d’appalto;
- assunti con contratto di inserimento (in coerenza con la disciplina applicata precedentemente ai CFL);
- assunti con contratto di lavoro ripartito;
- soci e dipendenti di cooperative destinatarie del trattamento di CIGO;
- altri lavoratori individuati da norme di legge o da specifici accordi sindacali.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL LAVORATORE E ALL’AZIENDA
3. Il lavoratore presenta agli uffici provinciali – Settore Lavoro per il tramite delle OO.SS firmatarie del Protocollo e dell’azienda interessata:
- richiesta di anticipazione, allegando l’accordo sindacale intercorso tra l’azienda e le OO.SS. firmatarie del Protocollo;
- copia di una busta paga (al fine di verificare la posizione contributiva);
- mandato irrevocabile all’incasso, a favore della Provincia, per le somme che l’INPS corrisponderà a titolo di CIGO;
- dichiarazione con la quale attesta di non prestare attività lavorativa retribuita per il periodo per il quale richiede la CIGO e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria situazione lavorativa.
4. L’azienda si impegna :
- a fornire agli uffici provinciali – Settore Lavoro per il tramite delle OO.SS firmatarie del Protocollo il calcolo dell’ammontare dell’indennità spettante al singolo lavoratore e a fornire i riferimenti bancari dello stesso al fine di accreditare la somma dovuta;
- a comunicare tempestivamente alla Provincia – Settore Lavoro, nel momento in cui ne viene a conoscenza, eventuali modifiche della posizione lavorativa dei dipendenti.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA
L’anticipazione viene corrisposta fino al pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS e comunque non oltre il 31/12/2009, salvo proroga concordata almeno 60 giorni prima di tale data.
La Provincia anticiperà ai lavoratori interessati, con periodicità mensile, il 95% dell’importo di CIGO qualora l’azienda abbia fornito alla Provincia il calcolo dell’ammontare dell’indennità spettante al singolo lavoratore, altrimenti verrà anticipato un massimo di 800, 00 euro computato in rapporto alla tipologia contrattuale e all’orario di lavoro svolto.
Eventuali conguagli verranno effettuali dalla Provincia nel momento in cui l’INPS corrisponderà alla Provincia le somme già anticipate.

ADEMPIMENTI DELL’INPS
L’INPS, sulla base del Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Provincia, provvede al pagamento della CIGO alla Provincia, fino a concorrenza dell’importo
anticipato dalla stessa e si obbliga a comunicare a quest’ultima qualsiasi variazione della posizione retributiva dei lavoratori di cui sia a conoscenza.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni in deroga, le parti si riserveranno di intervenire con apposito accordo non appena si sarà definito il quadro normativo regionale e nazionale.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
L’anticipazione viene altresì concessa per garantire regolarità di salario ai dipendenti interessati dai cd. contratti di solidarietà (settimana corta, riduzione dell’orario di lavoro). Le parti si riserveranno di intervenire con apposito accordo non appena si sarà definito il quadro normativo nazionale

COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE
1. Dato atto che presupposto indefettibile per l’anticipazione dell’indennità di CIGO/CIGS/CIG in deroga/contratti di solidarietà e settimana corta da parte della Provincia è che l’azienda versi in una situazione di crisi finanziaria e di liquidità, si rende necessaria la costituzione di un comitato tecnico di valutazione che esamini tale situazione.
Con specifico accordo le OO.SS. firmatarie del Protocollo e l’azienda sottoscrivono, dopo una analisi dettagliata della fattispecie verificatasi effettuata anche mediante l’analisi dei bilanci degli ultimi tre esercizi, una dichiarazione dell’impossibilità aziendale ad anticipare la CIG nelle somme dovute a titolo di integrazione salariale.
Il comitato tecnico di valutazione esaminerà il contenuto dell’accordo intercorso tra le OO.SS. e l’azienda al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l’ottenimento dell’anticipazione dell’indennità di cassa integrazione.
Il comitato tecnico è composto da tre rappresentanti dell’Amministrazione provinciale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo. Il comitato tecnico, per specifiche esigenze, può essere integrato di volta in volta da rappresentanti di altri Enti e Amministrazioni.
2. Il comitato tecnico esaminerà la seguente documentazione prodotta dall’azienda:
- richiesta di anticipazione della CIG allegando l’accordo sindacale intercorso tra l’azienda e le oo.ss. firmatarie del Protocollo;
- copia della richiesta di CIG – CIGS- CIG in deroga inviata all’organo competente;
- elenco delle singole posizioni dei dipendenti interessati dalla richiesta di Cassa Integrazione;
- impegno formale a pagare ai lavoratori l’importo corrispondente al trattamento di integrazione salariale;
- copia dei bilanci aziendali degli ultimi tre esercizi;
- attestazione aziendale di impossibilità di anticipare le somme ai lavoratori;
- mandato irrevocabile all’incasso, a favore della Provincia, per le somme che l’INPS corrisponderà;
- impegno formale a comunicare tempestivamente alla Provincia qualsiasi variazione relativa ai lavoratori;
- impegno formale a rimborsare le somme anticipate, laddove non venga accolta l’istanza di Cassa Integrazione da parte dell’organo competente.
3. In caso di indisponibilità delle risorse, il comitato tecnico stabilirà i criteri di priorità per l’erogazione dell’anticipo di cassa integrazione.
L’anticipazione viene corrisposta fino al pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS e comunque non oltre il 31/12/2009, salvo proroga concordata almeno 60 giorni prima di tale data.
La Provincia anticiperà ai lavoratori interessati, con periodicità mensile, gli importi CIG – CIGS – CIG in deroga /contratti di solidarietà e settimana corta secondo le modalità stabilite.

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