mercoledì 25 febbraio 2009

Interventi straordinari di sostegno ai lavoratori dipendenti della Provincia di Viterbo

Proposta di intervento per il sostegno ai lavoratori in situazione di difficoltà a seguito della crisi economica e del settore industriale - con particolare riferimento all'area di Civita Castellana

Documento presentato alle organizzazioni sindacali e all'Amministrazione provinciale di Viterbo

(Viterbo 23 febbraio 2009)

Scheda 1

PROVINCIA DI VITERBO
SERVIZIO DI ANTICIPAZIONE
DI INDENNITA’ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
FASE PRELIMINARE


L’anticipazione viene concessa ai lavoratori delle unità organizzative collocate nel territorio della Provincia, al fine di assicurare loro continuità di reddito in attesa dell’erogazione dell’indennità da parte dell’INPS.
Non viene attivata nei confronti dei dipendenti assegnati ad unità produttive site nel territorio di altre province, anche qualora l’azienda possieda una o più unità produttive dislocate in Provincia di Viterbo.
E’ necessario intervenire con l’anticipazione solo in caso di ragionevole aspettativa di accoglimento, da parte del Ministero, Regione o dell’INPS, della richiesta di Cassa Integrazione, per evitare la richiesta di restituzione di quanto già anticipato, nei confronti del lavoratore.
Il servizio viene, pertanto, attivato solo dopo aver acquisito copia della richiesta di Cassa Integrazione inviata al Ministero/INPS dall’azienda o dal Curatore fallimentare o Commissario nei casi di procedure concorsuali.
Deve essere stipulato un apposito protocollo d’intesa tra Provincia e l’INPS, per poter usufruire dei dati in possesso dell’Istituto, in relazione alle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori, necessarie per il calcolo corretto dell’indennità di Cassa Integrazione (lavoratori a tempo parziale ecc.).
Appare inoltre opportuno definire delle procedure attuative con un Protocollo siglato tra Provincia, le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, le associazioni imprenditoriali ed eventuali altri soggetti interessati, per sviluppare una strategia comune e gestire la fase iniziale del servizio (informativa presso i lavoratori; eventuale raccolta delle richieste di anticipazione).

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Cause di ricorso alla CIGS:
1. Crisi aziendale, economica settoriale o locale, (art. 1, c. 5, L.223/91; DM 18/12/2002);
2. Processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale (art. 3 , c.3, L. 675/77; art. 1,c. 2 L.223/91, DM 20/08/2002);
3. Procedure concorsuali (art. 3, L.223/91).
Aziende interessate alla CIGS:
- Imprese industriali, comprese quello edili e lapidee (L.77/63, 164/75, art. 8 L.1115/68);
- Imprese artigiane, comprese quello edili e lapidee solo in conseguenza della CIGS concessa all’impresa committente che esercita l’influsso gestionale prevalente (art 12, c. 1, L.223/91);
- Imprese commerciali con più di 200 dipendenti (art. 12 , c. 3, L.223/91), art 2, c. 523 L.244/2007);
- Aziende appaltatrici di servizi di mensa se effettuano prestazioni ridotte a causa della crisi dell’impresa appaltante che si trova in CIGO o CIGS (art. 23 L.155/81);
- Aziende appaltatrici di servizi di pulizia se l’impresa appaltante è soggetta a CIGS (art. 1, c.7, DL 299/94 convertito in L.451/94);
- Imprese cooperative di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici (art. 3 ,L.240/84);
- Cooperative di produzione e lavoro;
- Imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale (art. 35 L.416/81);
- Agenzie di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti (art. 2,c. 523,L.244/07);
- Imprese di vigilanza con più di 50 dipendenti (art. 2, c. 523,L.244/07).
Lavoratori interessati (art. 14, c.2, L223/91):
- Operai;
- Impiegati;
- Quadri
Tutti con un rapporti di lavoro dipendente e con un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni alla data della richiesta.
Le seguenti modalità attuative verranno comunque definite tra le parti firmatarie del protocollo di intesa.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL LAVORATORE E ALL’AZIENDA
1. Il lavoratore presenta agli uffici provinciali – Settore Lavoro per il tramite delle OO.SS firmatarie del Protocollo e dell’azienda interessata:
- richiesta di anticipazione, allegando l’accordo sindacale intercorso tra l’azienda e le oo.ss. firmatarie del Protocollo;
- nei casi di procedure concorsuali: copia della lettera inviatagli dal responsabile della procedura con la quale quest’ultimo comunica l’avvenuta richiesta all’INPS di corrispondergli l’indennità;
- copia di una busta paga (al fine di verificare la posizione contributiva);
- mandato irrevocabile all’incasso, a favore della Provincia, per le somme che l’INPS corrisponderà a titolo di CIGS;
- dichiarazione con la quale attesta di non prestare attività lavorativa retribuita per il periodo per il quale richiede la CIGS e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria situazione lavorativa.
2. L’azienda si impegna :
- a fornire agli uffici provinciali – Settore Lavoro il calcolo dell’ammontare dell’indennità spettante al singolo lavoratore e a fornire i riferimenti bancari dello stesso al fine di accreditare la somma dovuta;
- a comunicare tempestivamente alla Provincia – Settore Lavoro, nel momento in cui ne viene a conoscenza, eventuali modifiche della posizione lavorativa dei dipendenti.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA
L’anticipazione viene corrisposta fino al pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS e comunque non oltre il 31/12/2009, salvo proroga concordata almeno 60 giorni prima di tale data.
La Provincia anticiperà ai lavoratori interessati, con periodicità mensile, il 100% dell’importo di CIGS.

ADEMPIMENTI DELL’INPS
L’INPS, sulla base del Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Provincia, provvede al pagamento della CIGS alla Provincia, fino a concorrenza dell’importo anticipato dalla stessa e si obbliga a comunicare a quest’ultima qualsiasi variazione della posizione retributiva dei lavoratori di cui sia a conoscenza.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
Cause di ricorso alla CIG Ordinaria:
A differenza della CIGS, la Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria viene attivata nei casi individuati dall’art. 1 L. 20-5-1975 n. 164 di contrazione o sospensione dell'attività produttiva, dovuti a:
a) ragioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti;
b) crisi temporanee di mercato;.
L’attivazione dell’intervento dell’INPS spetta all’azienda, la quale effettua la relativa richiesta all’INPS entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga.
Aziende interessate alla CIGO (art. 1, D. Lgs. 788/45; art. 3, c.1, L.240/84):
- aziende del settore industriale indipendentemente dal numero di lavoratori occupati;
- società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale;
- industrie boschive, forestali e del tabacco;
- cooperative agricole e loro consorzi che trasformano manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati prevalentemente dalla coltivazione di propri fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento del bestiame;
- imprese addette al noleggio e distribuzione dei film, imprese che svolgono attività di sviluppo e stampa di pellicole;
- aziende addette alla frangitura delle olive per conto terzi in quanto qualificate come industriali;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- aziende che operano nei settori dell’istallazione di impianti anche ferroviari, che effettuano attività connesse alla costruzione di opere di natura edile e non di “rifinitura” di opere già costruite.
Lavoratori interessati (art. 1 D.Lgs. Lgt. 788/45; art 14, c.2, L223/91 Circ. INPS 13/03/2006 n.41):
Operai, impiegati, quadri assunti:
- a tempo determinato (e )o indeterminato;
- assunti con contratti stagionali;
- con contratto di lavoro part-time;
- lavoratori neoassunti in periodo di prova;
- dipendenti dell’appaltatore , nei casi di contratti d’appalto;
- assunti con contratto di inserimento (in coerenza con la disciplina applicata precedentemente ai CFL);
- assunti con contratto di lavoro ripartito;
- soci e dipendenti di cooperative destinatarie del trattamento di CIGO;
- altri lavoratori individuati da norme di legge o da specifici accordi sindacali.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL LAVORATORE E ALL’AZIENDA
3. Il lavoratore presenta agli uffici provinciali – Settore Lavoro per il tramite delle OO.SS firmatarie del Protocollo e dell’azienda interessata:
- richiesta di anticipazione, allegando l’accordo sindacale intercorso tra l’azienda e le OO.SS. firmatarie del Protocollo;
- copia di una busta paga (al fine di verificare la posizione contributiva);
- mandato irrevocabile all’incasso, a favore della Provincia, per le somme che l’INPS corrisponderà a titolo di CIGO;
- dichiarazione con la quale attesta di non prestare attività lavorativa retribuita per il periodo per il quale richiede la CIGO e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria situazione lavorativa.
4. L’azienda si impegna :
- a fornire agli uffici provinciali – Settore Lavoro per il tramite delle OO.SS firmatarie del Protocollo il calcolo dell’ammontare dell’indennità spettante al singolo lavoratore e a fornire i riferimenti bancari dello stesso al fine di accreditare la somma dovuta;
- a comunicare tempestivamente alla Provincia – Settore Lavoro, nel momento in cui ne viene a conoscenza, eventuali modifiche della posizione lavorativa dei dipendenti.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA
L’anticipazione viene corrisposta fino al pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS e comunque non oltre il 31/12/2009, salvo proroga concordata almeno 60 giorni prima di tale data.
La Provincia anticiperà ai lavoratori interessati, con periodicità mensile, il 95% dell’importo di CIGO qualora l’azienda abbia fornito alla Provincia il calcolo dell’ammontare dell’indennità spettante al singolo lavoratore, altrimenti verrà anticipato un massimo di 800, 00 euro computato in rapporto alla tipologia contrattuale e all’orario di lavoro svolto.
Eventuali conguagli verranno effettuali dalla Provincia nel momento in cui l’INPS corrisponderà alla Provincia le somme già anticipate.

ADEMPIMENTI DELL’INPS
L’INPS, sulla base del Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Provincia, provvede al pagamento della CIGO alla Provincia, fino a concorrenza dell’importo
anticipato dalla stessa e si obbliga a comunicare a quest’ultima qualsiasi variazione della posizione retributiva dei lavoratori di cui sia a conoscenza.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni in deroga, le parti si riserveranno di intervenire con apposito accordo non appena si sarà definito il quadro normativo regionale e nazionale.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
L’anticipazione viene altresì concessa per garantire regolarità di salario ai dipendenti interessati dai cd. contratti di solidarietà (settimana corta, riduzione dell’orario di lavoro). Le parti si riserveranno di intervenire con apposito accordo non appena si sarà definito il quadro normativo nazionale

COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE
1. Dato atto che presupposto indefettibile per l’anticipazione dell’indennità di CIGO/CIGS/CIG in deroga/contratti di solidarietà e settimana corta da parte della Provincia è che l’azienda versi in una situazione di crisi finanziaria e di liquidità, si rende necessaria la costituzione di un comitato tecnico di valutazione che esamini tale situazione.
Con specifico accordo le OO.SS. firmatarie del Protocollo e l’azienda sottoscrivono, dopo una analisi dettagliata della fattispecie verificatasi effettuata anche mediante l’analisi dei bilanci degli ultimi tre esercizi, una dichiarazione dell’impossibilità aziendale ad anticipare la CIG nelle somme dovute a titolo di integrazione salariale.
Il comitato tecnico di valutazione esaminerà il contenuto dell’accordo intercorso tra le OO.SS. e l’azienda al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l’ottenimento dell’anticipazione dell’indennità di cassa integrazione.
Il comitato tecnico è composto da tre rappresentanti dell’Amministrazione provinciale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo. Il comitato tecnico, per specifiche esigenze, può essere integrato di volta in volta da rappresentanti di altri Enti e Amministrazioni.
2. Il comitato tecnico esaminerà la seguente documentazione prodotta dall’azienda:
- richiesta di anticipazione della CIG allegando l’accordo sindacale intercorso tra l’azienda e le oo.ss. firmatarie del Protocollo;
- copia della richiesta di CIG – CIGS- CIG in deroga inviata all’organo competente;
- elenco delle singole posizioni dei dipendenti interessati dalla richiesta di Cassa Integrazione;
- impegno formale a pagare ai lavoratori l’importo corrispondente al trattamento di integrazione salariale;
- copia dei bilanci aziendali degli ultimi tre esercizi;
- attestazione aziendale di impossibilità di anticipare le somme ai lavoratori;
- mandato irrevocabile all’incasso, a favore della Provincia, per le somme che l’INPS corrisponderà;
- impegno formale a comunicare tempestivamente alla Provincia qualsiasi variazione relativa ai lavoratori;
- impegno formale a rimborsare le somme anticipate, laddove non venga accolta l’istanza di Cassa Integrazione da parte dell’organo competente.
3. In caso di indisponibilità delle risorse, il comitato tecnico stabilirà i criteri di priorità per l’erogazione dell’anticipo di cassa integrazione.
L’anticipazione viene corrisposta fino al pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS e comunque non oltre il 31/12/2009, salvo proroga concordata almeno 60 giorni prima di tale data.
La Provincia anticiperà ai lavoratori interessati, con periodicità mensile, gli importi CIG – CIGS – CIG in deroga /contratti di solidarietà e settimana corta secondo le modalità stabilite.
Allegato 2 - schema di Protocollo di Intesa

La Sinistra della Tuscia, pur nella consapevolezza dei tagli imposti dalla finanziaria, ritiene che, dentro la crisi complessiva che segna il fallimento delle politiche neoliberiste, gli enti locali possano e debbano svolgere un “ruolo di vicinanza” ai cittadini, in particolar modo ai più deboli.
Anche nella provincia di Viterbo crescono le fasce di coloro che presentano segni di fragilità economica e manifestano difficoltà a far fronte alle diverse esigenze della vita quotidiana o al pagamento dei mutui assunti. Si riscontrano l’aumento del ricorso all’indebitamento, delle insolvenze (protesti, pignoramenti) e della cassa integrazione.
È per questo che proponiamo, all’Amministrazione provinciale di Viterbo, la costruzione di un percorso che affermi un suo nuovo protagonismo capace di dare una effettiva caratterizzazione al centrosinistra che la governa e che trovi, nelle risposte a sostegno dei lavoratori dipendenti ed autonomi, delle piccole imprese e del potenziamento del welfare l’occasione per ridurre la sempre più acuta disparità di reddito di condizioni di vita di protezione sociale.
In questo senso, riteniamo stia giustamente muovendosi la Regione Lazio con le misure contenute nel disegno di legge regionale sul reddito di cittadinanza.
Oggi si sta riscoprendo “l’intervento del pubblico” anche da parte di coloro che per anni hanno magnificato le sorti del libero mercato come regolatore della distribuzione della ricchezza avvantaggiandosi nella accumulazione finanziaria e che, ai primi scossoni della crisi, pensano di rifarsi con gli aiuti di Stato.
Una visione critica della realtà che si è determinata individua la necessità di capovolgere la piramide delle priorità: partiamo dal basso, dai problemi e dalle esigenze degli uomini e delle donne che in una situazione di debolezza affrontano per primi le difficoltà della crisi.
Proponiamo pertanto:

- Che nel redigendo bilancio di previsione dell’Amministrazione provinciale venga destinata una congrua cifra per finanziare gli interessi relativi alla partita di giro che consenta l’anticipazione della cassa integrazione a tutti i lavoratori che verranno a trovarsi in questa grave situazione (scheda 1);
- Che l’Amministrazione provinciale si faccia promotrice della costituzione di un fondo di garanzia sociale e di finanza solidale da iscrivere nel proprio bilancio coinvolgendo istituti di credito, enti pubblici e privati, associazioni dei consumatori, consiglio notarile di Viterbo e Rieti a sostegno delle famiglie in difficoltà con il pagamento dei mutui per abitazioni (prima casa) e per i prestiti d’onore;
- Che l’amministrazione provinciale determini un adeguato rafforzamento dei finanziamenti per i consorzi fidi;
- Che l’amministrazione provinciale si faccia parte attiva attraverso un coinvolgimento dei Comuni e delle organizzazioni sindacali per agevolazioni sulle utenze locali (acqua, depurazione, rifiuti), rette asili e nidi, ricoveri anziani per le famiglie di lavoratori colpite dalla crisi, nonché, in termini di risposta più generale, ad un aumento delle tariffazioni, qualora necessario, non superiore all’inflazione.

Scheda 2
Protocollo d’Intesa

per la costituzione di un Fondo di garanzia di finanza sociale e per l’attivazione di convenzioni e strumenti di finanza solidale da inserirsi nel bilancio della provincia di Viterbo
La provincia di Viterbo
il Consiglio Notarile di Viterbo e Rieti
le Associazioni dei Consumatori:
……
……
……
le Banche:
……
……
……
PREMESSO:
che la congiuntura economica e sui tassi ha determinato tensioni finanziarie particolarmente gravanti sulle famiglie che hanno stipulato mutui finalizzati all’acquisto della prima abitazione;
che l’intento prioritario è di supportare le famiglie in difficoltà, con l’obiettivo di ridurre al minimo i casi di insolvenza e favorire, per le persone/famiglie residenti sul territorio provinciale, la portabilità dei mutui e/o la rinegoziazione;
che si vuole altresì supportare le famiglie con redditi non elevati nell’attivazione di mutui alle migliori condizioni e spese ottenibili nonché supportare le stesse nel caso di temporanea difficoltà nel pagamento di rate di mutui per motivi quali la perdita di lavoro, malattia e chiusura attività;
che si vuole altresì ampliare l’intervento con prestiti sull’onore andando a facilitare la concessione di prestiti sulla fiducia a condizioni agevolate a persone con redditi non elevati per finanziare alcuni bisogni meritevoli di sostegno quali le spese per l’alloggio, il lavoro, la formazione o spese sanitarie;
che si intende attivare un progetto di Finanza Sociale e solidale che prevede l’utilizzo di strumenti integrati (tra cui un Fondo di garanzia Solidale) volti a supportare le politiche di welfare e quelle sociali. In particolare si prevede di stipulare un protocollo d’intesa quadro per la costituzione del Fondo e la successiva attivazione, anche in più fasi, di varie convenzioni su 3 livelli d’intervento: il primo a valenza più generale (quali la convenzione per favorire la portabilità dei mutui e convenzione su nuovi mutui prima casa per soggetti con redditi non elevati), il secondo (prestiti sulla fiducia e sostegno temporaneo pagamento rate mutui prima casa) rivolto alla fascia dei soggetti deboli o in temporanea difficoltà (a cui saranno destinate le maggiori risorse raccolte dal Fondo) ed il terzo ai soggetti in grave difficoltà (prestiti sull’onore e subentro nei mutui);
che in risposta ai bisogni evidenziati appare indispensabile elaborare ed attivare strumenti, tramite la collaborazione di tutti quei soggetti che a diverso titolo sono investiti dal problema sopradescritto, al fine di promuovere e verificare soluzioni partendo da una valutazione della situazione da diversi punti di vista ed evitare duplicazioni e sprechi di risorse;
che allo scopo di sensibilizzare i diversi attori sul tema predetto verranno attivati contatti e coinvolti i possibili soggetti interessati e in particolare tutte le banche con uno sportello sul territorio provinciale cui verranno illustrate le finalità del progetto e che analoga iniziativa verrà effettuata con le associazioni dei consumatori;
che si intende coinvolgere anche il Consiglio Notarile di Viterbo e Rieti chiedendo la disponibilità a partecipare al progetto tramite la deliberazione di un pacchetto di tariffe di particolare favore nell’ambito del protocollo di intesa.

PER QUANTO SOPRA DESCRITTO

Proposta di Intesa
i Soggetti sottoscrittori e congiuntamente definiti di seguito “le Parti”:
si danno reciprocamente atto di condividere le finalità illustrate nelle premesse, ciascuna nell’ambito delle proprie attività;
si impegnano a collaborare ciascuna nell’ambito delle proprie competenze istituzionali ed attività per la definizione degli interventi di cui al protocollo allegato che costituisce parte integrante della presente intesa, attivando singole convenzioni e interventi specifici previsti nel protocollo che segue;
mettono a disposizione le rispettive strutture al fine di dare la massima informazione ai cittadini circa i contenuti del suddetto protocollo, utilizzando i diversi canali di contatto di cui le parti dispongono.

PROTOCOLLO DI INTESA

Art.1
(Oggetto del protocollo d’intesa)
Il presente protocollo d’intesa riguarda l’attivazione di un progetto di Finanza Sociale e solidale per l’attivazione di Fondo di Garanzia a supporto e per l’attivazione di strumenti delle politiche di welfare e sociali in particolare per le fasce deboli o in difficoltà economica.
Art.2
(Forma della collaborazione/consultazione tra i vari soggetti )
La provincia di Viterbo è individuata quale ente capofila ed ente gestore del Fondo di Garanzia. Almeno una volta ogni anno la provincia provvederà a convocare una riunione con le parti firmatarie dell’intesa per definire le linee di programmazione e attività da sviluppare nell’ambito del progetto e di utilizzo del fondo e per rendicontare l’attività svolta nell’anno precedente.
Art.3
(Obblighi assunti dai sottoscrittori e impegni finanziari)
L’adesione al Protocollo è aperta a tutti i soggetti pubblici e privati interessati. La domanda di adesione, se successiva alla stipula del protocollo, dovrà essere presentata alla provincia di Viterbo.
La quota minima di adesione per tutti i soggetti pubblici e privati è fissata in…………..Euro.
Il Fondo di Garanzia è costituito alla data di sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa dalle seguenti partecipazioni finanziarie:
La provincia di Viterbo partecipa con la somma di …………….. Euro;
le banche e gli intermediari finanziari partecipano con una somma di ………………. euro ciascuna;
le Associazioni dei consumatori e il Consiglio notarile partecipano tramite la messa a disposizione di servizi di consulenza e/o assistenza e/o informazione nelle forme da individuare nelle singole convenzioni attuative e sono pertanto esentati dall’obbligo del versamento della quota di adesione minima.
I soggetti sottoscrittori convengono che tali somme iniziali potranno essere successivamente e volontariamente integrate anche con un sistema di partecipazione aperto ad altri soggetti pubblici o privati che vorranno aderire successivamente all’iniziativa in questione nonché con meccanismi di autofinanziamento del fondo a valere sulle singole convenzioni o con raccolta di erogazioni liberali.
I fondi raccolti troveranno apposita evidenza contabile in stanziamenti e capitoli finalizzati del Bilancio/PEG della provincia di Viterbo e saranno utilizzati per la costituzione e gestione del fondo e relative convenzioni nonché per le spese generali di attivazione del progetto di finanza Sociale.
I versamenti al fondo dovranno essere effettuati presso il conto di Tesoreria della provincia di Viterbo, in massimo 2 rate , la prima pari a un minimo del 50% entro 30 giorni e la seconda entro 1 anno dalla stipula del presente protocollo (o dall’adesione al protocollo se successiva).
La destinazione dei fondi raccolti ai singoli progetti e convenzioni sarà di competenza dell’Amministrazione provinciale di Viterbo nell’ambito delle linee di indirizzo e di programmazione definite nell’incontro annuale di cui all’art. 2.
Art. 4
(Modalità di attivazione delle Singole Convenzioni)
La provincia di Viterbo procederà a proporre, successivamente alla stipula del protocollo d’intesa, tramite la presentazione delle bozze di convenzione, l’attivazione delle singole convenzioni ai soggetti firmatari il protocollo d’intesa o a solo alcuni di essi a seconda dell’oggetto della convenzione .
Le parti firmatarie del protocollo potranno proporre all’amministrazione provinciale integrazioni e proposte di modifica allo schema presentato.
L’amministrazione provinciale di Viterbo, dopo aver raccolto e valutato le osservazioni, procederà alla redazione del testo definitivo e alla stipula con i soggetti interessati.
Le singole parti firmatarie restano libere di non aderire alle stesse se non condividono il testo finale proposto.
Per esigenze operative o funzionali, la provincia di Viterbo potrà coinvolgere nella stipula delle singole convenzioni soggetti anche non firmatari del protocollo d’intesa.
Art.5
(Recesso)
Le parti firmatarie potranno recedere dal protocollo previa comunicazione di recesso da comunicare alla provincia di Viterbo con 15 giorni di preavviso.
Restano salvi gli impegni già assunti dalle parti firmatarie e l’impegno al versamento delle quote previste all’art. 3.
Nel caso di recesso da parte della provincia di Viterbo il protocollo cessa di avere validità anche per le altri parti firmatarie
Letto, approvato e sottoscritto:
Viterbo,…………………………….